Lo Statuto

APPROVATO DALL’ASSEMBLEA NELLA SEDUTA DEL 20/11/2022

     

      1. Denominazione e sede

    E’ costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l’Organizzazione di volontariato denominata: Associazione dell’Annunziata di Genzano di Lucania la quale assume la forma giuridica di Organizzazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L’Organizzazione potrà spendere e/o utilizzare la denominazione di Organizzazione di Volontariato o di Ente del Terzo Settore ovvero l’acronimo di ODV o ETS solo dopo l’avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

    L’Organizzazione ha sede legale in c.so Vittorio Emanulele 99 nel comune di Genzano di Lucania. Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso comune non costituisce modifica statutaria e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

    2. Statuto

    L’Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

    3. Efficacia dello statuto

    Gli associati all’Organizzazione sono tenuti all’osservanza del presente statuto; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Organizzazione stessa.

    4. Interpretazione dello statuto.

    Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

    5. Finalità e attività

    L’Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguendo il bene comune, elevando i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, e favorendone la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzandone il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. Le attività di interesse generale che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

       

        • Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

        • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

        • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.

      A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni attraverso le quali si esplicheranno le attività di interesse generale si concretizzeranno nello specifico in:

         

          • coltivare e promuovere ogni studio e attività attinente il patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico, urbanistico, linguistico, naturalistico, di favorirne in special modo la conoscenza, la valorizzazione e la tutela, sia mediante la pubblicazione delle fonti o di studi originali, sia promuovendo, da sola od in unione con altri analoghi sodalizi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni.

          • istruire, tutelare, promuovere la cultura e l’arte e valorizzare i beni e le cose di interesse artistico, storico e culturale, ivi comprese le biblioteche.

        L’Organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Basilicata.

        6. Ammissione

        Possono diventare associati dell’Organizzazione tutti coloro, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi associativi così come puntualmente indicati all’art. 5, e intendono impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità. Possono far parte dell’associazione tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale, che intendano porre in essere e partecipare alle attività dell’associazione stessa.

        L’ammissione all’associazione dei soci richiedenti non è soggetta a valutazioni di tipo religioso,

        politico, ideologico , di razza o orientamento  sessuale.

        Possono far parte dell’Associazioni soci minorenni in tal caso  il diritto di voto sarà esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale e/o tutoriale sugli stessi.

        Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche, sia le persone giurudiche , sia le associazioni di fatto mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo .

        Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato regolarmente iscritte nel RUNTS.

        Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

        L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori né limitazioni riferibili alle condizioni economiche dell’aspirante socio, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. 

        Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

        Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitorialità e/o tutelare, che risponde verso l’Associazione per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

        In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. 

        L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

        L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. 

        Non è ammessa la categoria di associati temporanei. 

        La quota sociale è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

        7. Diritti e doveri degli associati

        Gli associati hanno pari diritti e doveri. 

        Hanno il diritto di:

           

            • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

            • essere informati sulle attività dell’Organizzazione e controllarne l’andamento;

            • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, 

            • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;

            • votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

            • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;

            • rispettare le delibere degli organi sociali;

            • partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’Organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;

          e il dovere di:

             

              • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;

              • versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente;

              • rispettare le delibere degli organi sociali;

              • partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’Organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;

              • non arrecare danni morali o materiali all’Organizzazione.

            8. Volontario e attività di volontariato

            Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 5, l’Organizzazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

            L’associato volontario svolge, per sua libera scelta, la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

            La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Organizzazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

            L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

            Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. n.117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

            L’Organizzazione iscrive in un apposito registro regolarmente vidimato i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

            9. Lavoratori

            L’Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 cinque per cento dei propri associati.

            10. Perdita della qualifica di associato

            La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

            L’associato può recedere dall’Organizzazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo procede alla cancellazione dal Libro dei soci con pari decorrenza.

            L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Organizzazione su delibera del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all’interessato entro i successivi dieci giorni.

            Costituiscono gravi motivi di esclusione:

               

                • le violazioni degli obblighi del socio come il mancato pagamento della quota sociale, 

                • le contravvenzioni a disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Organizzazione

                • i danni economici e patrimoniali arrecati all’organizzazione, che abbia esposto a rischi di inutile contenzioso l’organizzazione, che abbia arrecato danni all’immagine e al buon nome dell’ente 

              L’interessato può presentare reclamo avverso la delibera di esclusione chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione: l’assemblea provvede entro i successivi 30 giorni.

              L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato il quale viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione.

              L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

              11. Gli organi sociali

              Sono organi dell’Organizzazione:

                 

                  • Assemblea degli associati 

                  • Consiglio direttivo

                  • Presidente

                  • Organo di controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017)

                  • Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017)

                Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’Organo di controllo e dell’Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

                12. L’assemblea 

                L’assemblea è l’organo sovrano ed è composta dagli associati dell’Organizzazione, iscritti nel Libro degli associati. 

                Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

                Se sono associati altri ETS questi hanno a disposizione massimo 5 voti in proporzione al numero degli iscritti.

                Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

                L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.

                E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.

                La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

                Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’Organizzazione.

                L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

                I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

                Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Organizzazione.

                L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell’Organizzazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

                13. Compiti dell’Assemblea

                L’assemblea:

                   

                    • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Organizzazione;

                    • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

                    • nomina e revoca i componenti degli organi sociali compreso il Presidente;

                    • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

                    • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

                    • delibera sull’esclusione degli associati;

                    • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

                    • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

                    • delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Organizzazione;

                    • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

                    • delibera sullo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio.

                  14. Assemblea ordinaria

                  L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

                  L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. 

                  E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

                  Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

                  15. Assemblea straordinaria

                  Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell’ente rientra tra le modifiche statutarie. 

                  L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, la fusione e scissione con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

                  16. Consiglio Direttivo

                  Il Consiglio Direttivo governa l’Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. 

                  Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 componenti eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall’atto costitutivo.

                  Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.

                  Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

                  Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

                  Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

                  In particolare, tra gli altri compiti:

                     

                      • amministra l’Organizzazione,

                      • attua le deliberazioni dell’assemblea,

                      • predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, 

                      • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,

                      • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

                      • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

                      • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,

                      • disciplina l’ammissione degli associati,

                      • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

                    Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

                    Il presidente dell’Organizzazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è eletto dall’assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio direttivo.

                    I membri del consiglio direttivo non possono essere retribuiti per la funzione esplicata.E’ ammesso il rimborso delle spese realmente sostenute entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organizzazione .

                    In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni. 

                    17. Il Presidente

                    Il presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

                    Il presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.

                    Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio direttivo e il presidente.

                    Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all’attività compiuta.

                    Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

                    18. Organo di controllo

                    Qualora i ricavi dell’Organizzazione superino i limiti indicati dall’articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l’Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

                    Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

                    L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

                    L’Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.

                    Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

                    L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

                    Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

                    19. Organo di Revisione legale dei conti

                    L’assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all’art. 31 D. Lgs 117/2017, può deliberare di nominare l’organo di controllo di cui al comma 6 del precedente articolo – un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

                    Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell’organo e il numero dei componenti.

                    In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

                    20. Libri sociali

                    L’Organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

                    a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo; 

                    b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio; 

                    c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;

                    d) il registro dei volontari, regolarmente vidimato, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

                    Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente. 

                    21. Risorse economiche

                    Le risorse economiche dell’Organizzazione sono costituite da:

                       

                        • quote associative;

                        • contributi pubblici e privati;

                        • donazioni e lasciti testamentari;

                        • rendite patrimoniali;

                        • attività di raccolta fondi;

                        • rimborsi da convenzioni;

                        • proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

                        • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

                      22. I beni

                      I beni dell’Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Organizzazione, e sono ad essa intestati.

                      I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Organizzazione e può essere consultato dagli associati.

                      23. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

                      L’Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

                      24. Bilancio

                      Il bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

                      Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Organizzazione e, ove ricorrano i presupposti, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Organizzazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio sarà redatto nel rispetto della modulistica e delle indicazioni contenute nei Decreti Ministeriali di cui al co.3 art.13 del D.Lgs. 117/2017.

                      25. Bilancio sociale

                      E’ redatto nei casi e modi previsti dal co.2 art. 14 del D. Lgs. 117/2017. In caso di redazione l’Organizzazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

                      26. Pubblicità e trasparenza

                      Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Organizzazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo.

                      Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Organizzazione si avvale.

                      Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’Organizzazione.

                      27. Convenzioni

                      Le convenzioni tra l’Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Organizzazione, quale suo legale rappresentante. 

                      Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’Organizzazione.

                      28. Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

                      Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

                      29. Responsabilità dell’Organizzazione

                      Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Organizzazione.

                      30. Assicurazione dell’Organizzazione

                      L’Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Organizzazione stessa.

                      31. Devoluzione del patrimonio

                      In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

                      32. Disposizioni finali

                      Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.